Art. 4.
(Anticipazione sul trattamento
di fine rapporto).

      1. Ai fini della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di

 

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partecipazione finanziaria il prestatore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2120, sesto, settimo e ottavo comma, del codice civile, una anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi di lavoro.
      2. L'importo della anticipazione di cui al comma 1 è trattenuto dalla società quale corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni.